Affidamento incarico avvocato esterno in base a Delibera n. 510 del 21.05.2021

Ricorso ex art. 696 bis c.p.c presso Tribunale di Pisa per ottenere una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell’art. 8 comma 1 L. 24/2017 da parte della Sig.ra S.A.+3/R.P –A.O.U.P+3.

 

 

Nome e indirizzo dell’affidatario: Avv. Patrizio Pugliese con studio in Lungarno Mediceo n. 56, 56127 – Pisa.

 

 

- che in data 14.04.2021 , in atti sub prot. n. 23545 del 11.05.2021, è stato notificato al medico R.P., dipendente dell’Università di Pisa presso la U.O. Malattie Cardiovascolari I Universitaria, ricorso ex art. 696 bis c.p.c., promosso dinnanzi al Tribunale di Pisa, dalla Sig.ra S.A+3 nei confronti del medico R.P. e dell’A.O.U.P+3 contenente richiesta, sul presupposto della sussistenza di responsabilità sanitaria, di espletamento di una consulenza tecnico preventiva ai fini della composizione della lite, per un valore della causa definito indeterminabile, con udienza di comparizione fissata per il giorno 03.06.2021, ore di rito;

- che il medico R.P., all’epoca dei fatti, dipendente dell’Università di Pisa svolgente attività di  assistenza e cura a favore dell’A.O.U.P. presso la U.O. Malattie Cardiovascolari I Universitaria, in riferimento al procedimento in oggetto, ha richiesto, in atti sub prot. n. 23545 del 11.05.2021,  all’A.O.U.P. di avvalersi del legale messo a disposizione dall’A.O.U.P. medesima a cui affidare la propria difesa, in applicazione dell’istituto contrattuale del Patrocinio Legale previsto dall’art. 25 del CCNL 8/6/2000 della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario, così come confermato e parzialmente integrato dall’ art. 67 del CCNL dell’area della sanità del 19 Dicembre 2019 e sulla base del protocollo d’intesa tra A.O.U.P. e Università di Pisa, recepito dall’A.O.U.P. con delibera n. 641 del 12.06.2012,

- che la richiesta di Patrocinio Legale avanzata dal medico R.P. può essere accolta, in quanto i fatti oggetto di causa,  sulla cui base il medico R.P. è stato chiamato in giudizio, risultano essere stati svolti dal medesimo durante l’attività prestata presso l’A.O.U.P. in qualità di professore universitario della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

- che ai sensi del precedente art. 25 del CCNL 8/06/2000, così come confermato e parzialmente integrato dall’ art. 67 del CCNL dell’area della sanità del 19 Dicembre 2019 , non sussiste al momento conflitto di interessi tra il dipendente e l’A.O.U.P. e che, pertanto, sussistono i presupposti previsti dall’articolo sopraindicato, così come già previsto dal Regolamento Aziendale, per la messa a disposizione di un legale nonché di consulenti tecnici;

- che con delibera immediatamente esecutiva del Direttore Generale 592 del 16/7/2020 è stato  approvato e pubblicato sul sito aziendale l’Elenco degli avvocati esterni predisposto in attuazione del “Regolamento per l’affidamento di incarichi a legali esterni” (inde Regolamento” approvato con deliberazione del Commissario n. 455 del 10.9.2018) sulla base dell’Avviso pubblico approvato con delibera del Direttore Generale n. 1021 del 23.12.2019 e successiva Delibera n. 201 del 24.02.2020;

- che l’Elenco è suddiviso in sei sezioni (elenco generale) e con costituzione, all’interno di ciascuna sezione, di elenco specifico di avvocati abilitati dinanzi alle magistrature superiori;

- che per l’individuazione del legale per l’affidamento della rappresentanza e difesa dell’A.O.U.P. nella causa in oggetto deve essere fatto riferimento alla Sezione B dell’elenco generale, trattandosi di causa vertente in materia civile di responsabilità sanitaria;

- che il medico R.P. , come sopra già richiamato, essendo stata anticipata la possibilità di messa a disposizione di un legale non sussistendo al momento conflitto di interessi, ha richiesto tramite e.mail del 06.05.2021, agli atti sub prot. 23545 del 11.05.2021 la messa a disposizione di un legale, indicando il nominativo dell’Avv Patrizio Pugliese  con studio in Lungarno Mediceo n. 56, 56127 – Pisa, tra quelli inseriti nell’elenco avvocati di cui sopra, approvato con delibera del Dir. Gen. 592 del 16/07/2020 e successiva delibera del Dir. Gen. n. 201 del 24.02.2021, per assicurare la tutela legale diretta dei dipendenti e assimilati nei procedimenti civili in ambito sanitario;

- che è stata valutata l’ opportunità di affidamento dell’incarico all’ avvocato esterno individuato nell’ambito del Patrocinio Legale, anche della rappresentanza e difesa dell’A.O.U.P., tenuto conto del carico di lavoro della U.O. per l’attività professionale di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché per le altre attività all’U.O. facenti carico e tenuto conto che, stante la necessità di affidare l’incarico a legale esterno per la difesa del medico, è da una parte opportuno avere unitarietà di linea difensiva, stante la mancanza di conflitto di interesse alcuno, e dall’altra che  l’affidamento a legale esterno per la difesa anche dell’Azienda comporta ai sensi del D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. n 37/2018 e delle condizioni contrattali pattuite, una maggiorazione del compenso comunque dovuto, limitata al 30% del compenso complessivo; per cui tale affidamento, per le ragioni tutte evidenziate, risulta essere conforme ai criteri di economicità ed efficienza;

- che infatti il “ Regolamento" per l'affidamento di incarichi a legali esterni  all'art. 11 comma 3) lettera h) prevede che il  criterio di rotazione possa  essere derogato “In caso di procedimento in cui l’Azienda sia citata in giudizio unitamente a dipendente e questo, sussistendo i presupposti per la concessione del patrocinio, abbia individuato per la propria difesa un avvocato iscritto nell’Albo nell’apposita sezione di riferimento

- che pertanto è opportuno affidare anche la rappresentanza e difesa dell’A.O.U.P. all’avv. Patrizio Pugliese, con studio in Lungarno Mediceo  n. 56, 56127 – Pisa;

- che è stato pertanto richiesto all’avv Patrizio Pugliese, con studio in Lungarno Mediceo  n. 56, 56127 – Pisa, la disponibilità, con email del 06.05.2021, ad accettare l’incarico con presentazione del relativo preventivo scritto per la sua attività di rappresentanza e difesa in giudizio del medico R.P. e dell’A.O.U.P., come previsto dall’art. 10 del “Regolamento”;

- che l’avv. Patrizio Pugliese ha manifestato la disponibilità ad accettare l’incarico, con e-mail del  11.05.2021 e successiva e.mail del 13.05.2021 agli atti sub. numero 24067 del 13.05.2021, presentando preventivo scritto, per la rappresentanza e difesa in giudizio del medico R.P. e dell’A.O.U.P. dinanzi al Tribunale di Pisa, prevedendo l’applicazione, all’attività che sarà effettivamente resa per ciascuna fase, dei valori medi delle tabelle di cui al D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. n 37/2018, diminuiti nella misura percentuale massima ivi prevista, da applicare al valore indeterminato della causa, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.) e con una maggiorazione limitata al 30%; tale compenso è da ritenersi nel caso di specie, tenuto conto della specifica causa, conforme al principio del c.d. “equo compenso” di cui agli artt. 1 comma 3 del D.L. 148/2017, convertito con L. n. 172/2017 che ha introdotto l’art. 13 bis, dopo l’art. 13 della Legge 31.12.2012 n. 247 ed in conformità all’art.  10 “Determinazione del compenso” del Regolamento affidamento incarichi esterni dell’A.O.U.P.;

- che l’avv Patrizio Pugliese ha altresì espresso il proprio assenso al rispetto delle condizioni e obblighi tutti conseguenti, in conformità a quanto già dichiarato ed accettato con la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per la formazione dell’Elenco;

- che pertanto il contratto tra l’A.O.U.P. e l’avv. Patrizio Pugliese per la rappresentanza e difesa del medico R.P. e dell’A.O.U.P. nella causa dinanzi il Tribunale di Pisa sarà sottoscritto secondo i seguenti termini e condizioni che di seguito si riportano:

  1. il rimborso delle spese vive avverrà solo se debitamente documentate;
  2. non riconoscimento di rimborso alcuno per eventuali spese di domiciliazione, né spese e indennità di trasferta;
  3. il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione della causa a seguito della pre notula che emetterà il professionista con riferimento all’attività effettivamente resa, previa liquidazione dell’importo spettante disposta con delibera a seguito di verifica dell’ effettivo e pieno svolgimento delle singole attività di cui è stato richiesto il pagamento;
  4. adottata la delibera di liquidazione il pagamento sarà disposto a seguito di trasmissione di fattura elettronica conforme all’importo liquidato;
  5. il suddetto compenso, indicato per fasi, non sarà corrisposto se non sarà svolta l’ attività di una o più fasi;
  6. nel caso in cui il Giudice in sentenza liquidi le spese legali in favore di dipendenti o assimilati o dell’A.O.U.P. per un importo superiore a quello contrattualmente pattuito, quanto liquidato una volta effettivamente incassato dall’A.O.U.P. a titolo di spese legali ,sarà di spettanza del legale incaricato; nel caso in cui sia necessario effettuare attività esecutiva per il recupero delle somme liquidate in favore del dipendente o assimilato o dell’A.O.U.P., stante il mancato pagamento spontaneo da parte del soccombente, l’A.O.U.P. provvederà a corrispondere al legale incaricato quanto spettante a titoli di onorario professionale in base al contratto stipulato, con espresso impegno da parte dell’avvocato a porre in essere l’attività esecutiva necessaria per il recupero delle somme spettanti; in caso di esito positivo di detta attività, spetterà all’A.O.U.P. il rimborso di quanto già corrisposto al legale ed al legale quanto dal medesimo recuperato in eccesso; in caso di esito negativo di detta attività l’A.O.U.P. corrisponderà al legale solo le spese vive sostenute per l’attività esecutiva. E’ fatta salva la possibilità di concordare la cessione integrale del credito vantato dall’A.O.U.P. per le spese legali vinte a favore dell’avvocato incaricato a condizione che la sentenza sia passata in giudicato e non sia stato corrisposto da parte dell’A.O.U.P. il compenso contrattualmente pattuito e non abbia sostenuto direttamente l’A.O.U.P. spese vive, ovvero in caso di già avvenuto pagamento delle spese legali dovute e/o assunzione di spese vive, l’avvocato si impegni al recupero del credito vantato con obbligo di rendicontazione e di corresponsione una volta recuperato di tutto quanto spettante all’A.O.U.P.;

- che il compenso è determinato per un importo massimo, nel caso di svolgimento di tutta l’attività difensiva preventivabile, come riportato nella tabella:

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

 

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

 

 

 

Competenza: Procedimenti di Istruzione Preventiva

 

Valore della Causa: Indeterminabile complessità alta

 

 

 

 

 

Fase

Compenso

Fase di studio della controversia, valore minimo:

€ 540,00 

Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:

€ 473,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:

€ 486,00

 

 

Compenso tabellare (valori minimi)

€ 1.499,00

 

 

PROSPETTO FINALE

 

Aumento del 30% ( 2 posizioni)

€ 449,70

Compenso tabellare

€1.948,70

Spese generali ( 15% sul compenso   totale )

€ 292,30

 

 

IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE

€ 2.241,00

Cassa Avvocati 4%

€ 89,64

Montante

€ 2.330,64

Iva 22%

€ 512,74

IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE comprensivo di CPA e IVA nelle aliquote attualmente vigenti salvo eventuali variazioni di legge

€ 2.843,38

 Data pubblicazione del presente avviso: 26.05.2021